Minori stranieri non accompagnati: tutela, procedure e principio del superiore interesse
La presenza di minori che arrivano o si trovano in Italia senza genitori o adulti legalmente responsabili pone una responsabilità elevata sul sistema di protezione. La legge stabilisce definizioni, procedure e garanzie che devono essere applicate con coerenza, nel rispetto del superiore interesse del minore. Comprendere questi passaggi aiuta a leggere con maggiore chiarezza un percorso che, per i ragazzi e le ragazze coinvolte, non è solo giuridico o amministrativo, ma soprattutto umano.
Francesco Gardona
11/28/20254 min leggere


Chi è il minore straniero non accompagnato e chi è il minore separato
L’articolo 2 della legge 47/2017 definisce come minore straniero non accompagnato il soggetto con meno di 18 anni, privo di cittadinanza italiana o dell’Unione europea, presente sul territorio nazionale o comunque sottoposto alla giurisdizione italiana, che sia senza assistenza e rappresentanza di genitori o altri adulti legalmente responsabili. In termini semplici, si tratta di un minore arrivato o rintracciato da solo, senza un genitore.
Accanto a questa figura, si parla anche di “minori separati”, ossia minori privi di uno o di entrambi i genitori ma eventualmente accompagnati da altri adulti della famiglia. La differenza non è solo terminologica: cambia il quadro delle responsabilità e delle misure da attivare.
L’UNHCR considera i minori non accompagnati e separati soggetti ad alto rischio, anche per la mancanza di un adulto di riferimento. Sono esposti a traumi, violenza e sfruttamento, e al tempo stesso spesso mostrano una notevole resilienza. Per questo la conoscenza approfondita del vissuto del minore è fondamentale per identificarne i bisogni, le vulnerabilità e definire un percorso di cura adeguato.
Il superiore interesse del minore: diritto, principio e regola procedurale
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza afferma che, in tutte le decisioni che riguardano i minori, il loro superiore interesse deve essere una considerazione preminente. È uno dei quattro principi generali, insieme a non discriminazione, diritto alla vita e allo sviluppo, ascolto delle opinioni del minore.
Il superiore interesse è un concetto complesso: tutela il pieno godimento dei diritti e l’equilibrato sviluppo del minore. Va valutato caso per caso, con un approccio olistico e multidisciplinare. È, allo stesso tempo, un diritto sostanziale del minore, un principio legale che orienta ogni scelta e una regola procedurale che impone metodi e garanzie nella valutazione.
Due momenti sono distinti. La valutazione dell’interesse superiore (BIA) è una procedura continua e snella, basata su colloqui con il minore e la raccolta di informazioni aggiuntive. La determinazione dell’interesse superiore (BID) è invece più formale e si applica quando occorre assumere decisioni con forte impatto sul futuro del minore; in Italia, è di competenza dell’autorità giudiziaria minorile. Quanto più una decisione incide sulla vita e sullo sviluppo, tanto maggiori devono essere le tutele previste.
Accoglienza e prime garanzie: dal rintraccio alla presa in carico
Il D.Lgs. 142/2015, come modificato dalla legge 47/2017, prevede che per un periodo massimo di trenta giorni i minori rintracciati sul territorio siano collocati in strutture governative di prima accoglienza. La Prefettura dispone il collocamento, in coordinamento con le altre autorità. Terminata questa fase, l’accoglienza prosegue nei progetti della rete territoriale dedicata (SIPROIMI, già SPRAR, secondo le denominazioni riportate), individuando la soluzione più adeguata nel rispetto del superiore interesse del minore e delle informazioni raccolte nella prima accoglienza.
In caso di indisponibilità temporanea dei posti, l’assistenza può essere garantita in via residuale dalla pubblica autorità del Comune. In presenza di arrivi numerosi e ravvicinati, il Prefetto può attivare strutture ricettive temporanee per far fronte all’emergenza.
Durante la permanenza, devono essere assicurati servizi minimi: vitto, alloggio, supporto alla procedura di identificazione, eventuali accertamenti dell’età, presa in carico sociale e sanitaria. La figura dell’assistente sociale è centrale per raccordare i diversi passaggi, così come la mediazione linguistica e culturale, l’informativa sui diritti e l’orientamento all’apprendimento della lingua.
Informazione, ascolto e identificazione: una procedura garantita
Al minore deve essere fornita un’informativa chiara su diritti e doveri. L’ascolto è parte integrante del percorso: non è un adempimento formale, ma la base per comprendere il progetto di vita e le esigenze di protezione. Il colloquio con il minore serve anche ai fini dell’identificazione e, se emergono dubbi sull’età dichiarata, può attivare le procedure previste.
La legge stabilisce che l’accoglienza è comunque garantita nelle more degli accertamenti. La documentazione raccolta confluisce in relazioni motivate, utili per orientare le decisioni dell’autorità giudiziaria e delle altre istituzioni coinvolte.
Accertamento dell’età: principi e cautele
L’accertamento dell’età è materia sensibile. Deve basarsi su un dubbio fondato e attivarsi come extrema ratio. Vige la presunzione di minore età in caso di incertezza. L’approccio deve essere olistico e multidisciplinare, con personale qualificato e indipendente, garantendo la minore invasività possibile e la gradualità delle azioni. Gli esami fisici o medici costituiscono l’ultima istanza.
Sono essenziali il consenso informato, la presenza di un rappresentante indipendente e del mediatore culturale, così come l’accesso a un ricorso effettivo. Ogni metodo comporta un margine di errore: anche per questo la decisione va inserita in una cornice complessiva di tutela e non affidata a un solo indicatore.
Tutore volontario e rete delle garanzie
La legge ha istituito la figura del tutore volontario, con il compito di garantire i diritti del minore e vigilare sulla loro attuazione, sempre in coerenza con il superiore interesse. Il tutore rappresenta un presidio di prossimità e continuità, utile a dare coerenza al progetto educativo, formativo e legale del ragazzo o della ragazza. Accanto a questa figura, restano decisive la mediazione linguistico-culturale, l’informativa legale, le attività di partecipazione e ascolto, oltre al coinvolgimento motivato dell’équipe che segue il caso.
Conclusioni
La protezione dei minori stranieri non accompagnati e dei minori separati è un processo che intreccia norme, servizi e responsabilità. Il suo baricentro è il superiore interesse del minore, che non si esaurisce in un principio astratto ma orienta decisioni concrete: dalla prima accoglienza alla determinazione delle misure più adeguate, dall’ascolto all’eventuale accertamento dell’età, fino alla costruzione di un progetto di vita. Tenere insieme garanzie giuridiche e attenzione educativa significa tradurre la tutela in pratica quotidiana, riducendo i rischi e rafforzando le possibilità di crescita.
Bibliografia
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, art. 3
Legge 7 aprile 2017, n. 47 (legge “Zampa”)
D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, e successive modifiche
Documentazione e linee guida UNHCR su minori non accompagnati e separati
Prassi applicative su accoglienza, identificazione e accertamento dell’età in ambito minorile
